FAQ


In qualità di RLS sono autorizzato a consultare il DVR aziendale. Posso portarlo fuori dell’azienda?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che il DVR sia tenuto in azienda a disposizione degli organi di vigilanza. Inoltre, si ricorda che l'art. 50 c.6 dello stesso D.Lgs. 81/2008 prescrive che il RLS "è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (legge sulla privacy) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi"

L’articolo 50 c.4 stabilisce che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma. L'articolo 18 c.1 lett. p) prescrive però che "Il documento è consultato esclusivamente in azienda"

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In caso di lavori in azienda di imprese appaltatrici, in qualità di RLS, ho diritto a consultare il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)?

Si, ai sensi dell’articolo 50 c.5 del D.Lgs. 81/2008 i RLS “rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3” (DUVRI).

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In quali occasioni il DVR deve essere aggiornato?

La valutazione dei rischi e, di conseguenza, il DVR, vanno rielaborati in occasione di qualsiasi modifica (del processo produttivo, dell’organizzazione del lavoro…) significativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori, o a seguito di evoluzione della tecnica, o al presentarsi di infortuni o mancati infortuni, o a seguito della sorveglianza sanitaria qualora il medico competente ne ravveda la necessità.

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Quali sono i contenuti minimi che devo verificare sul DVR?

AI sensi dell’art. 17 c.1 del D.Lgs. 81/2008, il DVR deve essere redatto a conclusione della valutazione dei rischi e deve avere data certa.
Il DVR deve contenere:

  • Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa
  • Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati a seguito della valutazione
  • Programma delle misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, e dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
  • Indicazione del nominativo del R.S.P.P., del R.L.S. e del M.C.
  • Individuazione di mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

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Dove deve essere custodito il DVR?

AI sensi dell’art. 17 c.1 del D.Lgs. 81/2008, il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

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Quali sono le differenze tra infortunio e malattia professionale?

L’infortunio sul lavoro è un evento prodotto da un’azione lesiva che opera con rapidità in un periodo di tempo non convenzionalmente superiore ad un turno di lavoro. Le cause sono violente e concentrate. La malattia professionale è una patologia direttamente connessa con lo svolgimento della prestazione lavorativa che determina una lesione che comporta una riduzione della capacità lavorativa. Le cause sono lente e diluite nel tempo.

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In quanto RLS dell’azienda, faccio parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale?

No, il RLS è una figura distinta. Il Servizio di Prevenzione e Protezione è definito come l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva. Il SPP è coordinato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate.

L’RLS non è designato dal datore di lavoro, ma è la persona eletta o designata (dai lavoratori) per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

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Quali sono le attribuzioni del RLS?

Le attribuzioni del RLS, fatte salve quelle previste in sede di contrattazione collettiva nazionale, sono quelle elencate all’articolo 50 c.1 del D.Lgs. 81/2008:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai ((miscele pericolose)), alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
  8. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

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In quanto RLS di un’azienda agricola, a quante ore di formazione specifica ho diritto?

Tutti gli RLS hanno diritto ad una formazione iniziale di 32 ore, di cui 12 dedicate ai rischi specifici e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate (art. 50 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 81/2008). Hanno poi diritto ad un aggiornamento periodico: a questo proposito il CCNL stabilisce che per gli RLS la formazione “dovrà comunque prevedere un programma base di 20 ore” e che “per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato, il numero di ore sopra indicate sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda con un massimo di 20 ore in un triennio”.

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Riguardo l’elezione dell’RLS in un’azienda agricola, vi sono delle indicazioni sui lavoratori che possono svolgere tale ruolo?

Il CCNL stabilisce che in tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il RLS sia eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA (o delle RSU), ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi.

Inoltre, in sede provinciale, le organizzazioni firmatarie del CCNL potranno definire le forme di individuazione del RLS per le aziende con caratteristiche occupazionali inferiori e/o diverse di quelle di cui sopra.

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In quanto RLS di un’azienda agricola, ho diritto a permessi retribuiti?

L’articolo 50 c.2 del D.Lgs. 81/2008 afferma che “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali”.

Lo stesso articolo, al comma 3 definisce che “Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale”.

A questo proposito il CCNL attualmente in vigore prevede i seguenti permessi retribuiti per l’esercizio delle funzioni di RLS:

Occupazione annua aziendale(1) Numero di ore(2)
da 151 a 1.350 gg6 ore e 30 minuti
da 1.351 a 2.700 gg12 ore e 30 minuti
oltre 2.700 gg20 ore e 30 minuti
(1) Il numero delle giornate sono considerate in riferimento all’anno precedente.
(2) Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.

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Posso assumere l’incarico di RSPP svolgendo già la funzione di RLS?

No. Ai sensi dell’articolo 50 c.7 del D.Lgs. 81/2008 “L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione”.

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Quali sono le modalità di elezione di un RLS nelle aziende agricole?

Le modalità di elezione di un RLS nelle aziende agricole sono definite nel CCNL. In quello attualmente vigenti si specifica che la riunione dei dipendenti per l’elezione dei RLS deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.

La riunione può essere convocata dalle RSA (o dalle RSU), ove esistenti. In tal caso alla riunione possono partecipare i dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.

Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.

La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.

L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto. Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Hanno diritto di voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.

Prima di procedere alla elezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e al comitato paritetico provinciale a cura del segretario.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.

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Quanto dura in carica il RLS nelle aziende agricole?

Secondo l’attuale CCNL la durata dell’incarico è di 3 anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

L’incarico in ogni caso cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.

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Cosa avviene qualora non si proceda alla elezione del RLS?

Qualora non si proceda alle elezioni del RLS le funzioni di RLS sono esercitate dai rappresentanti territoriali (RLST) o di comparto (RLSC), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 47 c.8 D.Lgs. 81/2008).

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Quali sono le modalità per convocare la riunione periodica di sicurezza?

L’attuale CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, prevede, in applicazione dell’art. 35 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, che le riunioni periodiche previste siano convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.

Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione.

Della riunione viene redatto verbale

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A quale livello territoriale può svolgere le sue funzioni il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) opera a livello provinciale nelle aziende agricole in cui non è stato designato il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza (RLS).

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Chi designa il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) viene designato dal Comitato Paritetico provinciale per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, anche in sede di Ente Bilaterale Agricolo Territoriale laddove costituito.

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Quali competenze deve possedere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)?

Il soggetto (o i soggetti) da designare devono possedere adeguate conoscenze e capacità sia in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sia in materia di lavorazioni agricole.

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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) può esercitare altre funzioni sindacali in azienda?

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con il ruolo di componente degli organismi paritetici.

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